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Il programma degli interventi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, per le costruzioni ospedaliere e' redatto annualmente dal Ministero dei lavori pubblici di concerto col Ministero della sanita', sentiti i Ministeri dell'interno e del tesoro e la Cassa per il Mezzogiorno. Nel programma di cui al presente articolo sono compresi anche gli eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il Mezzogiorno. Le Regioni, ove costituite, presentano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le proposte per gli interventi da effettuare nei rispettivi territori.

Testo in vigore dal 5 giugno 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1965-05-30;574~art1 · fonte del testo