1. All'articolo 392 del codice penale, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Si ha, altresi', violenza sulle cose allorche' un programma informatico viene alterato, modificato o cancellato in tutto o in parte ovvero viene impedito o turbato il funzionamento di un sistema informatico o telematico".

Testo vigente dal 30 dicembre 1993

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urn:nir:stato:legge:1993-12-23;547~art1 · fonte su Normattiva