I termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonche' il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, gia' prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970.
Testo vigente dal 8 agosto 1966
