I termini previsti dall'articolo 1, dal secondo comma dell'articolo 2 e dall'articolo 3 della legge 28 marzo 1957, n. 222, nonche' il termine previsto dall'articolo 8 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, gia' prorogati al 30 giugno 1965 dalla legge 6 luglio 1960, n. 678, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1970.

Testo vigente dal 8 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;610~art17 · fonte su Normattiva