Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, e' ammessa al contributo medesimo, fermo restante il limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Testo vigente dal 8 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;610~art2 · fonte su Normattiva