Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, e' concesso anche se l'unita' immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da piu' unita' immobiliari. Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge.

Testo vigente dal 8 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;610~art4 · fonte su Normattiva