Gli articoli 39 e 40 della legge 27 dicembre 1953, numero 968, e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607, sono abrogati. Ove i danneggiati provvedano alla riparazione dei fabbricati destinati ad uso di abitazione, e' concesso il contributo di cui all'articolo 42 della legge 27 dicembre 1953, n. 968. Nel caso che il danneggiato si trovi nelle condizioni previste dal precedente articolo 3, viene concesso il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.
Testo vigente dal 8 agosto 1966
