A modifica dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreche' nell'ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unita' immobiliari, il ripristino puo' essere consentito nel Comune di nuovo domicilio. Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'articolo 3 della presente legge.

Testo vigente dal 8 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;610~art10 · fonte del testo