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L'imposta per i trasferimenti a titolo oneroso e per i conferimenti in societa' di beni immobili o di altri diritti immobiliari, stabilita dagli articoli 1 e 81, lettera c), e da quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, e' dovuta nella misura seguente:

  • a)per i trasferimenti immobiliari di qualsiasi valore lire 7,50 per ogni cento lire;
  • b)se il trasferimento avvenga entro tre anni da altro trasferimento a titolo oneroso dello stesso immobile o diritto immobiliare sul quale sia pagata l'imposta normale di passaggio: la stessa imposta di cui alla lettera a) ridotta di un quarto, fine a concorrenza del valore tassato nel precedente trasferimento;
  • c)se il trasferimento riguarda beni immobili situati all'estero: lire una per ogni cento lire.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-09-27;1317~art1 · fonte del testo