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Le disposizioni contenute nell'articolo precedente si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, nonche' agli atti soggetti ad approvazione o a condizione sospensiva, che si perfezioneranno dopo tale data.

Testo in vigore dal 4 ottobre 1963 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-09-27;1317~art2 · fonte del testo