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Per i trasferimenti immobiliari di cui all'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'imposta di registro e' dovuta in ragione di lire 2,50 per cento. L'art. 43 della tabella allegato B al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 e' abrogato.

Testo in vigore dal 16 giugno 1959 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1959-05-27;355~art2 · fonte del testo