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La tassa di cui all'articolo precedente, e' dovuta nella misura del 5 per cento con facolta' di rivalsa su chi acquista per la rivendita. Per gli apparecchi di produzione nazionale, le scatole di montaggio e gli apparecchi comunque incompleti, la tassa e' corrisposta dal fabbricante, all'atto della vendita, sul prezzo dell'apparecchio indicato nella fattura emessa agli effetti dell'imposta, generale sull'entrata, al netto dell'importo degli imballaggi, recipienti e simili e delle spese di trasporto nonche' degli interessi e degli sconti che non concorrono a formare l'entrata imponibile ai fini della imposta suddetta. Per gli apparecchi provenienti dall'estero la tassa e' corrisposta dall'importatore, all'atto dello sdoganamento sul valore determinato ai sensi delle disposizioni preliminari alla vigente tariffa doganale, aumentato dell'importo dei dazi doganali e di ogni altro diritto, tassa e sopratassa dovuti per lo sdoganamento. La tassa di radiodiffusione non concorre a costituire l'entrata imponibile agli effetti dell'imposta generale sull'entrata.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-15;1560~art2 · fonte del testo