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La tassa prevista dall'art. 1 e' dovuta anche per la vendita di apparecchi telericeventi e radioriceventi costruiti con scatole di montaggio od apparecchi comunque incompleti e deve essere corrisposta da colui che esegue il montaggio o il completamento o ne effettua la vendita, sulla differenza tra il prezzo dell'apparecchio completo e quello della scatola di montaggio o dell'apparecchio comunque incompleto sul quale la tassa e' stata pagata. Nella stessa misura la tassa e' dovuta da chiunque, anche fuori dai negozi di vendita, provvede, o per conto proprio o di terzi al montaggio degli apparecchi o al completamento di apparecchi comunque incompleti.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-15;1560~art3 · fonte del testo