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Il Ministro per le finanze puo' disporre, con proprio decreto, che gli apparecchi di cui al precedente articolo, provenienti dall'estero, siano muniti di uno speciale contrassegno indicativo dell'avvenuto pagamento della tassa di radiodiffusione, da applicarsi al momento dell'importazione. Con tale decreto saranno stabilite le caratteristiche del contrassegno e le modalita' di applicazione.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-15;1560~art4 · fonte del testo