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Per il mancato pagamento della tassa di radiodiffusione e' dovuta la pena pecuniaria da due a sei volte la somma non corrisposta. Se la tassa e' pagata oltre il termine stabilito, ma prima dell'accertamento della violazione, si applica la sopratassa del 10 per cento sulla somma corrisposta in ritardo. Le violazioni sono accertate dagli organi competenti per le infrazioni alle norme relative all'imposta generale sull'entrata in base alle risultanze dei registri e documenti prescritti agli effetti della imposta stessa. Si applicano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e successive modificazioni ed aggiunte.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-15;1560~art7 · fonte del testo