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Gli apparecchi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati consegnati o spediti in conto deposito o in sospeso e per i quali siano state assolte le tasse previste dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1 dicembre 1945, n. 834, non sono soggetti alla tassa stabilita con la presente legge. Sulle relative fatture di vendita devono essere indicati gli estremi dei documenti da cui risulti l'avvenuta corresponsione delle tasse predette. Le tasse corrisposte ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1 dicembre 1945, n. 834, sulle valvole e sugli altoparlanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano giacenti presso i fabbricanti e gli importatori dei materiali stessi o presso i fabbricanti di apparecchi, sono rimborsate su domanda degli interessati. La domanda di rimborso, corredata dalla distinta dei materiali cui si riferisce, deve essere presentata, alla Intendenza di finanza. Il rimborso, previo accertamento da eseguirsi nel termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, e' effettuato in quattro rate trimestrali di uguale importo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio necessarie in relazione al disposto del comma precedente.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-12-15;1560~art8 · fonte del testo