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Il termine di cui all'art. 17, ultimo comma, della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, concernente la facolta' per i Comuni, forniti di un piano di ricostruzione, di espropriare e rivendere le aree aventi destinazione edilizia, e' prorogato al 31 dicembre 1957.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1357~art2 · fonte del testo