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Il primo comma dell'articolo unico della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e' sostituito dal seguente: "A decorrere dalla data della deliberazione comunale di adozione dei piani regolatori generali e particolareggiati, e fino all'emanazione del relativo decreto di approvazione, il sindaco, su parere conforme della Commissione edilizia comunale, puo', con provvedimento motivato da notificare al richiedente, sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione, di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, numero 1150, quando riconosca che tali domande siano in contrasto con il piano adottato".
Testo in vigore dal 14 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008
