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L'articolo 26 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, gia' modificato dall'articolo 2 della legge 5 maggio 1976, n. 313, e' modificato alle lettere g), h), i) come segue: "g) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai soli fini della applicazione del secondo comma dell'articolo 119, costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati in modo permanente da particolari attrezzature per il trasporto di cose determinate e gli autotreni composti da un autoveicolo e da un rimorchio per trasporto di imbarcazioni o velivoli; costituiscono altresi' una unica unita', ai fini dell'applicazione del primo comma dell'articolo 48, i treni composti da un autoveicolo e da un caravan o da un rimorchio per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive. In ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di cui all'articolo 32, il trasporto e' considerato eccezionale;

  • h)autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio. L'agganciamento delle due unita' e' attuato per classi, nel rispetto di quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58 e secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministro dei trasporti;
  • i)autosnodati: veicoli costituiti da due elementi atti al carico, dei quali uno motore e l'altro permanentemente e non rigidamente collegato, da non considerarsi rimorchio ai sensi degli articoli 32 e 33. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 58 gli autosnodati sono da considerarsi veicolo unico;". Allo stesso articolo, dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: "l) auto-caravan: autoveicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente". Allo stesso articolo e' aggiunto il seguente comma: "Secondo quanto disposto dal Ministro dei trasporti con propri decreti, gli autoveicoli di cui alle lettere c) e l) sono soggetti alle norme tecniche di quelli di cui alle lettere a) e/o b), viste le direttive comunitarie ed i regolamenti internazionali".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1982 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1982-02-10;38~art2 · fonte su Normattiva