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Al primo comma dell'articolo 28 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: "e) caravan: rimorchio stradale, ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, avente speciale carrozzeria, attrezzato per essere adibito esclusivamente ad alloggio a veicolo fermo;

  • f)rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e sportive: rimorchi stradali a un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, muniti di specifica attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive".

Testo in vigore dal 18 febbraio 1982 al 1 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1982-02-10;38~art3 · fonte su Normattiva