La ulteriore proroga di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge 11 giugno 1971, n. 426, nel testo modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1974, n. 325, puo' essere concessa, per giustificati motivi, fino ad un massimo di diciotto mesi.
Testo vigente dal 31 luglio 1975
