Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1963 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le norme per il riscatto degli alloggi per terremotati contenute nella legge 1 luglio 1955, n. 556, e nell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si riferiscono anche alle botteghe comprese negli edifici appartenenti alle ex Gestioni patrimoniali del Genio civile e successivamente ceduti agli Istituti autonomi per le case popolari o all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, che siano attualmente utilizzate come abitazione o che siano adattate con il consenso delle rispettive Amministrazioni ad uso promiscuo, ovvero destinate ad attivita' artigianali. Agli acquirenti di tali botteghe si applicano i benefici previsti nel primo comma dell'articolo 15 della legge 27 aprile 1962, n. 231.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-14;145~art1 · fonte del testo