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All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:
- a)nei numeri 1, 3 e 4 sono soppresse le parole "quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi";
- b)nel numero 2 le parole "Operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria, in servizio da almeno sei mesi" sono sostituite con le parole "Personale di qualsiasi categoria in servizio";
- c)nei numeri 3 e 4 le parole "Operai addetti" sono sostituite con le parole "Personale addetto";
- d)nell'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero difesa-Marina".
Testo in vigore dal 10 settembre 1962 al 22 dicembre 2008
