Confronto con la versione in vigore dal 10 settembre 1962 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: All'articolo 2 del testo unico delle disposizioni legislative sulla leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:
tolto: a) nei numeri 1, 3 e 4 sono soppresse le parole "quando tali mestieri siano stati esercitati almeno sei mesi";
tolto: b) nel numero 2 le parole "Operai, artieri, manovali e garzoni di qualsiasi categoria, in servizio da almeno sei mesi" sono sostituite con le parole "Personale di qualsiasi categoria in servizio";
tolto: c) nei numeri 3 e 4 le parole "Operai addetti" sono sostituite con le parole "Personale addetto";
tolto: d) nell'ultimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "oppure ad ufficiali appositamente designati dal Ministero difesa-Marina".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.