Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1974 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' sostituito dal seguente: "Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo". Il primo comma dell'articolo 49 della predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' sostituito dal seguente: "L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 21, secondo comma, e dell'articolo 34, perche' imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare o perche' sospeso dall'impiego o perche' in aspettativa per infermita', e' valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazioni di anzianita' ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti piu' anziano di un pari grado gia' valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione e' effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva".

Testo in vigore dal 20 febbraio 1974 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-01-30;12~art1 · fonte su Normattiva