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Al primo comma dell'art. 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "L'eventuale periodo di servizio prestato in eccedenza sara' conteggiato in occasione del successivo avanzamento".

Testo in vigore dal 5 agosto 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-07-10;469~art1 · fonte del testo