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Il secondo comma dell'art. 33 della legge 5 giugno 1965, n. 707, e dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, e' sostituito dal seguente: "Nella determinazione dell'anzianita' di servizio di cui al precedente comma e' computato anche l'eventuale periodo di appartenenza alla banda anteriormente al regolare inserimento come musicanti effettivi a seguito di concorso".
Testo in vigore dal 5 agosto 1969 al 16 dicembre 2010
