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Il terzo comma dell'art. 24 della legge 13 luglio 1965, n. 882, e' sostituito dal seguente: "Qualora l'inquadramento comporti l'attribuzione di un grado superiore a quello rivestito dal musicante si procede alla sua valutazione secondo le modalita' di cui al titolo IV capo II ed alla conseguente promozione. Nei casi in cui l'inquadramento comporti l'attribuzione di piu' gradi, i gradi successivi al primo saranno conferiti, sempre con le modalita' stabilite nel titolo IV, capo II, al compimento di sei mesi di effettiva permanenza nel grado inferiore".
Testo in vigore dal 5 agosto 1969 al 16 dicembre 2010
