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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.102.128 per l'anno finanziario 1969, si fara' fronte per lire 4.091.232 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1452 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e per lire 6.010.896 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1217 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario medesimo e dei capitoli corrispondenti per gli anni finanziari successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 5 agosto 1969 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1969-07-10;469~art6 · fonte del testo