All'articolo 35 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e successive modificazioni, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti: "Ai fini dell'applicazione del disposto dell'articolo 78 del predetto testo unico, la revisione generale delle liquidazioni sara' effettuata entro dieci anni a partire dal 1 gennaio 1982 ed avra' ad oggetto le liquidazioni definitive. In sede di tale revisione, l'accertamento del reddito beneficiario sara' effettuato con riferimento alla situazione economico-patrimoniale quale risulta dallo stato di fatto e di diritto del beneficio alla data del 1 gennaio 1982".

Testo vigente dal 13 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-03-06;58~art1 · fonte su Normattiva