Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 luglio 1974, n. 343, e sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1 gennaio 1975 e' istituita l'indennita' integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei limiti di congrua di cui ai precedenti articoli 1, 18, 20, 24 e 28 dell'assegno all'economo spirituale di cui all'articolo 31, nonche' dei limiti di congrua per il clero ex austro-ungarico e degli assegni al clero del Pantheon determinati ai sensi del precedente articolo 44; la misura mensile lorda sara' determinata sulla base degli incrementi della stessa indennita' per i dipendenti statali in attivita' di servizio, a partire dal 1 gennaio 1974, in applicazione dell'articolo 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, con la periodicita' con cui viene determinata per i dipendenti dello Stato".

Testo vigente dal 13 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-03-06;58~art2 · fonte su Normattiva