Il primo comma dell'articolo 78 del predetto testo unico e' sostituito dai seguenti: "Indipendentemente dal disposto di cui al precedente articolo, le liquidazioni dell'assegno supplementare di congrua saranno sottoposte di ufficio a revisione generale periodica del reddito. A solo tale effetto si considerano come non effettuate le liquidazioni revisionali eseguite in applicazione del precedente articolo. L'accertamento revisionale e le conseguenti rettifiche avverranno secondo i criteri, i limiti e le modalita' stabilite per le prime liquidazioni, e la liquidazione revisionale avra' decorrenza dal 1 gennaio o 1 luglio successivo alla data del decreto di approvazione".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art34 · fonte su Normattiva