All'articolo 62 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' aggiunto il seguente comma: "Il limite del cinquanta per cento dello stesso stipendio di cui al comma precedente, ferma la ritenuta del venticinque per cento a favore del comune, non si applica ai compensi per le certificazioni rese sia fuori dell'orario stabilito sia a domicilio sia negli stabilimenti dei privati".

Testo vigente dal 8 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-20;309~art2 · fonte su Normattiva