Alla lettera a) dell'articolo 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, dopo le parole: e non sono considerate ai fini predetti le pensioni di guerra", sono aggiunte le seguenti: "sia dirette che indirette".
Testo vigente dal 23 marzo 1965
