Art. 2 — Integrazioni e modifiche per l'applicazione delle tabelle A, B ed E del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915
Nei "Criteri per l'applicazione delle tabelle A, B ed E" riportati alla fine della tabella B annessa al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come modificati dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti: " i) Nel caso di invalidi neuropsichici ascritti alla tabella E, lettera A), n. 4), gli eventuali provvedimenti di terapia obbligatoria ambulatoriale disposti dopo l'entrata in vigore della legge 13 maggio 1978, n. 180, non determinano mutamenti di classifica.
- l)Ai fini dell'attribuzione del trattamento pensionistico di cui alla presente legge, vanno valutate anche le infermita' la cui insorgenza risulti determinata da cure seguite per l'invalidita' di guerra.
- m)Si presumono sempre interdipendenti con l'invalidita' che ha dato diritto a pensione le infermita' sorte successivamente nello stesso organo o apparato ovvero in organi o apparati cofunzionali; il danno anatomo-funzionale deve essere valutato nel suo complesso".
Testo vigente dal 19 agosto 1991
