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All'articolo 6 della legge 19 maggio 1939, n. 894, dopo il primo comma e' inserito il seguente: "La predetta indennita' e', altresi', dovuta ai sottufficiali iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o che vengono trasferiti nel ruolo degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, ed e' corrisposta, rispettivamente, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo o ad impiegato civile di ruolo". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - La legge n. 894/1939 istituisce la "cassa sottufficiali della regia aeronautica". Per il testo vigente dell'art. 6 si veda la nota all'art. 1; per il nuovo testo dell'art. 7 si veda l'art. 2 della presente legge.

Testo in vigore dal 30 aprile 1990 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;88~art1 · fonte del testo