Provvedimento abrogato dal d.l.gs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.l.gs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
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3 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1990 al 9 ottobre 2010. 135 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'indennita' di cui all'art. 1 e' dovuta ai sottufficiali di carriera della Regia aeronautica iscritti da almeno sei anni alla Cassa sottufficiali, che cessano dal servizio continuativo effettivo con diritto a pensione vitalizia ed e' corrisposta all'atto della cessazione dal servizio.
tolto: La predetta indennita' e', altresi', dovuta ai sottufficiali iscritti da almeno sei anni alla cassa sottufficiali, che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo o che vengono trasferiti nel ruolo degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, ed e' corrisposta, rispettivamente, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo o ad impiegato civile di ruolo.
tolto: In caso di morte in servizio del sottufficiale, l'indennita' supplementare a lui spettante e' corrisposta alla vedova od agli orfani minorenni o, in mancanza alle orfane nubili maggiorenni, secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per l'aeronautica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L.GS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-05-19;894~art6 · fonte del testo