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L'articolo 7 della legge 19 maggio 1939, n. 894, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. Ai sottufficiali con meno di sei anni di iscrizione che cessano dal servizio con diritto a pensione vitalizia o che sono nominati ufficiali in servizio permanente effettivo, o che vengono trasferiti nei ruoli degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, nonche' ai sergenti collocati in congedo, in quanto non vincitori di concorso per passaggio in servizio permanente, viene restituito l'ammontare della somma versata per contributo obbligatorio, maggiorata degli interessi legali".
Testo in vigore dal 30 aprile 1990 al 9 ottobre 2010
