Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico
Art. 5 — Modifiche all'articolo 336 del codice penale
All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il primo comma e' inserito il seguente: «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola»;
- b)al secondo comma, le parole: «persone anzidette» sono sostituite dalle seguenti: «persone di cui al primo e al secondo comma».
Testo vigente dal 15 marzo 2024
