All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».

Testo vigente dal 15 marzo 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-03-04;25~art6 · fonte su Normattiva