Art. 6 — Modifica all'articolo 341-bis del codice penale
All'articolo 341-bis del codice penale, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «La pena e' aumentata fino alla meta' se il fatto e' commesso dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola».
Testo vigente dal 15 marzo 2024
