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All'articolo 7 della legge 28 luglio 1961, n. 831, il comma secondo e' sostituito dal seguente; "Gli aumenti periodici sono attribuiti anche per periodi di servizio prestato o con meno di 18 ore settimanali di insegnamenti, terme restando le condizioni richieste nel precedente comma riguarda alla qualifica ed al trattamento economico per le vacanze estive".

Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-09-27;1461~art1 · fonte del testo