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All'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, i commi secondo, nono e decimo sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: "Ai fini del trattamento suddetto si considerano utili i servizi prestati in qualita' di incaricato dal 1 ottobre 1961 con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento. Per coloro che abbiano prestato servizio senza trattamento di cattedra o con meno di 18 ore settimanali la pensione deve essere ragguagliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio. Agli insegnanti tecnico-pratici non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e agli insegnanti di strumento musicale negli istituti magistrali sono applicabili le norme del presente articolo e del precedente articolo 7, fermo restando - per i suddetti insegnanti tecnico-pratici - il diritto agli aumenti gia' maturati per effetto delle precedenti disposizioni. Il personale di cui al presente articolo ha diritto ad opzione nei confronti dell'assicurazione di invalidita' e vecchiaia, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo in vigore dal 19 ottobre 1962 al 16 dicembre 2010
