Al penultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e al penultimo comma dell'articolo 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralita' pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione".

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art12 · fonte su Normattiva