Al penultimo comma dell'articolo 27 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e al penultimo comma dell'articolo 19 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli Uffici provinciali del tesoro, su domanda degli Enti, sono autorizzati a ratizzare i contributi in sei bimestralita' pagabili alle scadenze esattoriali immediatamente successive a quella del ruolo applicando la maggiorazione del 2,80 per cento sull'importo determinato per il versamento in unica soluzione".
Testo vigente dal 13 dicembre 1962
