Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza, la domanda deve essere presentata dall'iscritto non oltre il compimento del sessantottesimo anno di eta', oppure non oltre dieci anni dalla data di cessazione dal servizio qualora tale termine sia piu' favorevole, ovvero, nel caso di premorienza, deve essere presentata dagli eredi entro cinque anni dalla data di morte dell'iscritto. Per i casi di morte di iscritto o di titolare di pensione diretta a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge in poi, ai fini del conferimento del trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilita' delle Casse pensioni indicate al comma precedente la domanda deve essere presentata entro il decennio dalla data di morte dell'iscritto o del titolare di pensione diretta, se le domande di cui ai precedenti commi vengono presentate oltre i termini nei commi stessi indicati, il trattamento di quiescenza decorre soltanto dalla - data di presentazione della domanda. Rimangono salve le disposizioni in vigore concernenti i termini per la presentazione della domanda di pensione di privilegio e per la richiesta degli accertamenti sanitari nei casi di cessazione dal servizio per inabilita'.

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 345/1999

    Questione infondata
    22 luglio 1999

    Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, primo e terzo comma, della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) - i quali prevedono, rispettivamente, che ai fini del conferimento del trattamento diretto di quiescenza da parte delle Casse pensioni già comprese negli Istituti di previdenza deve essere presentata domanda, da parte dell'interessato, non oltre il compimento del sessantottesimo anno di età ovvero non oltre dieci anni dalla cessazione dal servizio, se tale termine è più favorevole; e che, se la domanda è presentata oltre detto termine, il trattamento decorre dalla data di presentazione della domanda stessa -, in quanto non comporta violazione del principio di eguaglianza il solo fatto che, nel sistema previdenziale delle categorie interessate, a differenza di quello dei dipendenti statali, sia previsto l'onere della domanda per conseguire il trattamento di quiescenza. Infatti, la differenza in esame non è priva di spiegazione sistematica, dal momento che per i dipendenti statali valeva fino alla istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) la regola per cui era la stessa amministrazione di appartenenza del dipendente, e non un ente previdenziale da questa distinto, a provvedere d'ufficio alla liquidazione del trattamento pensionistico (artt. 154 e 157 del d.P.R. n. 1092 del 1973); al contrario, per i dipendenti il cui sistema pensionistico era amministrato dalle Casse pensioni, vigeva, e ancora vige, il sistema della domanda, come nel settore privato, in cui i trattamenti di quiescenza sono erogati dall'Istituto competente. Per la qual cosa, appare, sotto questo punto di vita, impropria la scelta, da parte del giudice 'a quò, del 'tertium comparationis', non riscontrandosi, in relazione a siffatto aspetto della disciplina, particolari ragioni di omogeneità della categoria interessata rispetto a quella dei dipendenti statali, piuttosto che rispetto ad altre categorie di lavoratori. Peraltro, il fatto che all'onere della domanda si colleghi un termine di decadenza, decorso il quale si perde il diritto a percepire le quote del trattamento relative al periodo di tempo anteriore alla domanda stessa, è frutto di una scelta discrezionale del legislatore coerente con il sistema prescelto, e giustificabile anche alla stregua di ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento. - Cfr. S. nn. 26/1980 e 454/1993, nelle quali la Corte ha affermato che <<i sistemi pensionistici hanno una loro specificità>>, e che <<la circostanza che le discipline in essi previste non siano uniformi non lede di per sé il principio di eguaglianza, salvo il caso di una evidente irragionevolezza della differenza di disciplina>>. red.: G. Leo

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 13 Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art13 · fonte su Normattiva