Art. 2 — Personale trasferito alle regioni
Ai fini del trattamento di quiescenza il personale di cui all'articolo 1 trasferito alle regioni, anche se successivamente assegnato agli enti locali ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, e' obbligatoriamente iscritto, a decorrere dalla data della relativa messa a disposizione, anche se antecedente alla effettiva utilizzazione, alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ovvero alla Cassa per le pensioni ai sanitari, per le categorie di rispettiva appartenenza. 2.L'iscrizione alle Casse predette non si effettua per i periodi anteriori all'entrata in vigore della presente legge per i quali, anziche' alle citate Casse, i contributi siano stati versati alle gestioni alle quali i dipendenti erano iscritti al momento del trasferimento o della assegnazione di cui al comma 1, qualora tali contributi abbiano dato luogo a pensione anteriormente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge. 3. Per la ricongiunzione di tutti i servizi e periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso le diverse amministrazioni o enti di provenienza con iscrizione a forme obbligatorie diverse da quelle indicate nel comma 1, che non abbiano dato luogo a pensione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Lo stesso articolo si applica anche per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi riconosciuti utili a carico di eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza, nonche' per il trasferimento alla gestione previdenziale di destinazione dei contributi versati nei fondi stessi. 4. Al personale proveniente dagli enti soppressi con leggi regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, nonche' al personale transitato agli enti regionali di sviluppo agricolo e alle regioni per effetto del trasferimento delle funzioni statali in attuazione della legge 30 aprile 1976, n. 386, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si applicano, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli articoli 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per il personale delle unita' sanitarie locali, con efficacia dal momento in cui le singole regioni ne prescrivono l'iscrizione. 5. Il personale del comparto sanitario in servizio o gia' cessato dal servizio che ha optato per il trattamento di quiescenza dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e fondi integrativi, ha diritto, a decorrere dal 1› gennaio 1989, alla pensionabilita' dello stipendio e degli altri emolumenti corrisposti a carattere fisso e continuativo, cosi' come previsto dal decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, analogamente ai dipendenti che hanno optato per le Casse di previdenza amministrate dal Ministero del tesoro. 6. Al personale indicato nel presente articolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' di optare per il mantenimento della posizione assicurativa gia' costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive o esclusive dell'assicurazione stessa e degli eventuali fondi integrativi di previdenza esistenti presso gli enti di provenienza. 7. L'opzione di cui al comma 6 deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 8. Le norme di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano anche al personale di cui all'ultimo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.
Testo vigente dal 14 novembre 1988
