I criteri concernenti prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, previsti fino al 31 dicembre 1960 dall'articolo 19 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, si applicano fino al 31 dicembre 1965.1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 luglio 1965, n. 965

1

La L. 26 luglio 1965, n. 965 ha disposto (con l'art. 20, ultimo comma) che "Il termine previsto dall'articolo 18 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, e' prorogato dal 31 dicembre 1965 fino al 31 dicembre 1968".

Testo vigente dal 31 agosto 1965

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art18 · fonte su Normattiva