Per le iscrizioni alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali decorrenti da data posteriore a quella di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 28 della legge 24 maggio 1952, n. 610, e' abrogato e la ricongiunzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 143, e dagli articoli 15, 16, 17 e 18 della citata legge n. 610 e' ammessa limitatamente al servizi di carattere permanente resi anteriormente alla data di iscrizione alla Cassa.

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art22 · fonte su Normattiva