Ai fini dell'iscrizione obbligatoria alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, le norme contenute nell'articolo 11 dell'ordinamento approvato con regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, e nell'articolo 11 della legge 25 luglio 1941, n. 934, non trovano applicazione nei casi di assunzione in servizio, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione della presente legge in poi, alle dipendenze degli Enti di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 5 del citato ordinamento.

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art21 · fonte su Normattiva