In applicazione della legge 22 giugno 1954, n. 521, devono intendersi ricongiungibili, a carico dello Stato, i servizi militari resi dai sottufficiali delle forze armate che abbiano raggiunto almeno il grado di sergente maggiore od equiparato e quelli resi dai sottufficiale, graduati e militari di truppa di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1041. Per i servizi resi dal 1 gennaio 1961 la ricongiunzione predetta viene effettuata anche in favore dei vicebrigadieri, militari e graduati di truppa dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia in servizio continuativo. Le norme contenute negli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e nei commi precedenti hanno valore di interpretazione autentica.

Testo vigente dal 13 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-22;1646~art45 · fonte su Normattiva