Sono abrogate le leggi 20 febbraio 1958, n. 98, 30 gennaio 1963, n. 71, ed ogni altra norma incompatibile con quelle previste dalla presente legge. Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre norme speciali si applicano lo statuto e le norme generali concernenti gli impiegati civili dello Stato.
Testo vigente dal 27 dicembre 1966
