Art. 16 — Attribuzioni del capo dei servizi amministrativi e del personale
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Il capo dei servizi amministrativi e del personale esercita le funzioni indicate dall'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ad eccezione delle iniziative in materia disciplinare, attribuite al direttore dell'Istituto ai sensi dell'articolo 14, coadiuva il direttore dell'Istituto nello svolgimento dell'azione amministrativa, dirige e coordina l'attivita' degli uffici dipendenti e ne e' responsabile di fronte al direttore dell'Istituto.
Testo in vigore dal 25 agosto 1973 al 7 agosto 2012
